La mobilità sostenibile

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venerdì 24 dicembre 2010

Notizie su CFL vai in fondo al blog e scarica il modello di domanda



Nella serata di ieri si è svolto il programmato incontro con FS sul tema della regolarizzazione dei CFL in conseguenza della nota sentenza a sezioni riunite della Cassazione.
Come si ricorderà la sentenza, modificando precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha definitivamente riconosciuto che i periodi svolti in CFL, se seguiti dalla conferma del rapporto di lavoro, danno titolo al riconoscimento a tutti gli effetti del periodo trascorso con il precedente contratto di lavoro.
FS, per evitare il rinnovarsi di un contenzioso sproporzionato, si era impegnata a risolvere la questione nei confronti degli aventi titolo. Rileviamo che nel corso della riunione di ieri FS ha parzialmente modificato la propria posizione sia in ordine alla procedura adottata sia nel merito del contenzioso.

Riepilogando la situazione è la seguente.

FS non agirà d'ufficio ma chiede che siano gli interessati a presentare domanda di regolarizzazione. Sarà utile che tutti gli interessati producano tale istanza esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto l'azienda solleva obiezioni rispetto alla registrazione del protocollo presso le segreterie amministrative.
Chi avesse in corso il contenzioso in sede giudiziale deve rapportarsi con il proprio legale perché solo attraverso questi l'azienda accederà alla successiva fase conciliativa.
Per gli altri domandanti, FS procederà a rilevare il diritto e al ricalcolo delle spettanze e a proporlo in forma transattiva in sede sindacale.
L'azienda opererà solo per il riconoscimento degli scatti di anzianità e non anche della ricostruzione economica del rapporto di lavoro (automatismi, avanzamenti). A tal proposito FS ci comunica e conferma che eccepirà sempre i termini della prescrizione quinquennale per cui, chi fa oggi la domanda per la prima volta vedrà conteggiarsi l'arretrato per i precedenti cinque anni, mentre chi avesse già in passato interrotto la prescrizione potrà riconoscere il periodo pregresso documentando e provando il proprio diritto.
Per l'azienda sono esclusi anche i lavoratori che hanno sottoscritto accordi transattivi con la clausola della risoluzione di ogni altro contenzioso e quei ricorrenti che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato.

Le soluzioni illustrate non ci hanno soddisfatto.
Abbiamo chiesto che:
a. i termini di una eventuale prescrizione debbano agire a partire dalla sentenza della Cassazione in quanto questa ha rappresentato un effettivo cambio di giurisprudenza tale da determinare una rilettura di tutto il contenzioso;
b. la prescrizione non è affatto automatica e, per la particolare condizione che si è determinata (contenzioso ultra ventennale), questa potrebbe non essere eccepita;
c. recupero di tutte le posizioni di quei lavoratori che, loro malgrado, hanno sottoscritto clausole transattive sostanzialmente come patti leonini (ad esempio transazioni per funzioni superiori svolte).
Le risposte aziendali sono state tutte negative.

Per quanto sopra è necessario che gli interessati presentino la domanda di riconoscimento alla propria azienda.
Altri sviluppi, non ultimo quello relativo alla contestazione della prescrizione e del diritto alla ricostruzione economica dovranno essere valutate dai legali.

 al fondo del blog  lo schema di domanda da inoltrare.
Saluti.
giulio