La mobilità sostenibile

La mobilità sostenibile

il cubo ed i lavoratori

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Un caso del genere è stato deciso dinanzi al Tribunale di Milano con sentenza del 27 aprile 2006: [9] il giudice, statuendo sull’impossibilità da parte del datore di lavoro di ingerirsi nella gestione dei rapporti sindacali, ha considerato le dimissioni dal posto di lavoro come unica ipotesi di decadenza del lavoratore dalla carica di RSU.
Tale sentenza, peraltro, conferma quanto già precedentemente statuito dalla giurisprudenza di merito: una per tutte valga la sentenza del 7 aprile 1997 dinanzi alla Pretura di Milano, [10] nella quale si statuisce che la disdetta dell’iscrizione ad un sindacato non è idonea a far venire meno la qualità di membro di Rsu ad un suo componente .
L’interessante costruzione interpretativa dell’ultima sentenza richiamata si fonda sul fatto che la cessazione dell’incarico, da parte di chi disdice l’iscrizione al sindacato, si pone in antitesi con l’elemento della volontà della base che si è espressa nel momento elettorale.
In sostanza sono i lavoratori ad avere eletto un certo soggetto alla carica sindacale, non venendo meno, per il solo fatto della disdetta, l’elemento di rappresentatività che lega il componente di RSU ai lavoratori, tant’è che, ancora in questa sentenza, si legge che “così come per essere eletti l’unico requisito necessario è l’essere dipendente presso l’unità produttiva, alla stessa stregua è sufficiente restare dipendente per continuare a essere Rsu”- infatti, in base all’accordo del 1993, un lavoratore può candidarsi in una delle liste presentate dalle organizzazioni sindacali senza essere necessariamente iscritto ad una di esse.
Anche in virtù di queste vicende giudiziarie, la domanda che viene spontaneo porsi è: perchè le organizzazioni sindacali, invece di scatenarsi in azioni concorrenziali per affermare la loro precostituita supremazia, non si adoperano per riacquistare la fiducia di lavoratori se questi non si considerano più degnamente rappresentati?
Il problema cruciale è proprio questo: i lavoratori, se non si sentono rappresentati, si rivolgono ad altre forme di associazionismo sindacale e nessuna norma pattizia può impedire ciò, essendo la libertà di organizzazione e di iniziativa sindacale sancita dalla legge e dalla Costituzione.
Ed è deprecabile che, come nel caso dell’Ipercoop di Livorno, siano le tre confederazioni maggiormente rappresentative (la cui storia è costellata di importanti battaglie per la tutela e i diritti dei lavoratori) ad ostacolare la libertà sindacale di un gruppo di lavoratori che hanno deciso, in occasione di un rinnovo per scadenza della Rsu, di sostenere la presentazione di un’altra lista sindacale, la cui libertà d’organizzazione – non lo si può e non lo si deve dimenticare – è sancita dall’art. 39 della Costituzione repubblicana.[11]http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=7524932810890398166&pageID=1392707065842395428