La mobilità sostenibile

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giovedì 20 dicembre 2012

Pensione dei ferrovieri in seguito alla entrata in vigore della legge 214/2011

Effetti previdenziali sul personale dipendente da società del gruppo FS a seguito della entrata in vigore della L. n. 214/2011, di conversione con modificazioni del D.L. n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Circolare Inps n. 25/2012.
Come noto, dal 1/1/2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995).
In particolare, ai sensi dell’art. 24, comma 18, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie.
Pertanto, a decorrere dal 1/1/2012, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60, 62 per il personale “viaggiante” e “di macchina”, 65 o 66 per il restante personale) sono sostituiti dal requisito di 66 anni per gli uomini e di 62 per le donne con graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6).
I nuovi requisiti dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori.
Ne discende che a partire dal 1/1/2012 non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni.
L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni (art. 24, comma 7).
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I lavoratori del settore ferroviario che maturino entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa, previa richiesta all’ente pensionistico della certificazione di tale diritto.
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Da ultimo, si precisa che per i lavoratori, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore rientranti in accordi stipulati alla data del 4/12/2011, è previsto che essi debbano rimanere a carico del fondo sino al compimento del 59mo anno di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso alla pensione in base alle regole vigenti al 31/12/2011.
Avv. Emanuela Manini

domenica 16 dicembre 2012

La fruizione del diritto al pasto per il personale mobile

Ci giungono richieste di chiarimenti da parte del personale di macchina e di bordo,
costituenti il personale mobile del CCNL della Mobilità Area A.F., sul diritto alla
fruizione del pasto aziendale.
La presente informativa, pertanto, cercherà di contribuire alla risoluzione, qualora
esistessero, di dubbi, perplessità e negazioni.
Il Personale mobile matura il diritto alla fruizione del pasto Aziendale per i seguenti
motivi:
 le prestazioni lavorative programmate ed effettivamente rese, compresi
eventuali ritardi, di almeno 6 ore, comprese nella fascia 22.00 – 10.59, danno
diritto al ticket;
 le prestazioni lavorative, anche inferiori a 6 ore, che interessano per più di 2 ore
le fasce 11.00 – 15.00 e 18.00 – 22.00;
 le prestazioni lavorative con riposo fuori residenza (RFR).
Con riferimento ai servizi con RFR, oltre ai pasti riconosciuti in applicazione dei precedenti
primi 2 punti, viene riconosciuta la fruizione di un ulteriore pasto quando:
a) il RFR interessa per più di 2 ore le fasce orarie 11.00 – 15.00 o 18.00 – 22.00;
b) il RFR sia collocato dopo una prestazione lavorativa che non dia luogo al
riconoscimento del pasto serale, fascia 18.00 – 22.00.
Di seguito alcuni esempi, interessanti fasce di orario critiche, che danno diritto alla
fruizione del pasto con tipologia e quantitativi di maturazione dello stesso.
DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI 1 PASTO AZIENDALE:
1) inizio alle 13.01 con termine alle 19.01- (la prestazione è di almeno 6 ore);
2) inizio alle 12.59 con termine alle 19.01 - (la prestazione è di almeno 6 ore o più di 2
ore nella fascia 11.00 – 15.00);
3) inizio alle 12.59 con termine alle 15.59 - (la prestazione comprende più di 2 ore
nella fascia 11.00 – 15.00);
4) inizio alle 14.01 con termine alle 20.00 in andata, RFR dalle 20.00 alle 04.00, ritorno
dalle ore 04.00 alle 09.30 – (le prestazioni di A e di R non sono di almeno 6 ore,
non interessano per più di 2 ore le fasce 11.00 – 15.00 e 18.00 – 22.00, quindi il
diritto è dovuto per il RFR);
5) inizio alle 23.25 con termine alle 02.50 in andata, RFR dalle 02.50 alle 09.42, ritorno
dalle 09.42 alle 12.50 – (le prestazioni A e di R non sono di almeno 6 ore, il servizio
www.fastferrovie.it
SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
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646
5
FAST FerroVie Piemonte e Valle d'Aosta
Via Sacchi, 45 - 10125 Torino
Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007
E-mail piemonte@fastferrovie.it
di R non interessa per più di 2 ore le fasce 11.00 – 15.00, quindi il diritto, pasto
serale o ticket, è dovuto per il RFR);
6) inizio alle 22.00 con termine alle 04.00 – (la prestazione è di almeno 6 ore, diritto a
1 ticket);
DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI 2 PASTI AZIENDALI:
7) inizio alle 13.01 con termine alle 18.59 in andata, RFR dalle 18.59 alle 02.50, ritorno
dalle 2.50 alle 08.50 - (la prestazione di A è inferiore alle 6 ore, il diritto al pasto
serale è maturato per RFR + il ticket essendo almeno di 6 ore il servizio di R);
8) inizio alle 13.01 con termine alle 20.59 in andata, RFR dalle 20.59 alle 04.00, ritorno
dalle 04.00 alle 10.00 - (la prestazione di A è almeno di 6 ore o RFR + il ticket o
pasto serale per il servizio di R, essendo almeno di 6 ore la prestazione);
9) tutti i servizi in A/R con prestazioni superiori alle 8 ore ed interessanti tali fasce di
refezione per più di 2 ore - Inizio alle 12.00 con termine alle 20.01 - (la prestazione
di A/R è superiore alle 8 ore ed interessa per più di 2 ore entrambe le fasce 11.00 –
15.00 e 18.00 – 22.00);
DIRITTO ALLA FRUIZIONE DI 3 PASTI AZIENDALI:
10) inizio alle 12.59 con termine alle 18.59 in andata, RFR dalle 18.59 alle 02.50, ritorno
dalle 02.50 alle 08.50 – (pasto meridiano, la prestazione di A interessa per più di 2
ore la fascia 11.00 – 15.00, + il pasto serale per il punto a del RFR + il ticket,
essendo almeno di 6 ore il servizio di R);
11) inizio alle 22.01 con termine alle 04.01 in andata, RFR dalle 04.01 alle 13.01, ritorno
dalle 13.01 alle 19.01- (1 ticket, la prestazione di A è almeno 6 ore + il pasto
meridiano per il punto a del RFR + il pasto serale, essendo almeno di 6 ore il
servizio di R);
12) inizio alle 12.59 con termine alle 20.59 in andata, RFR dalle 20.59 alle 04.00, ritorno
dalle 04.00 alle 10.00 – ( 1 pasto meridiano, la prestazione di A interessa per più di
2 ore la fascia 11.00 – 15.00 + il pasto serale per il punto b del RFR + il ticket,
essendo almeno di 6 ore il servizio di R);
La pausa per la refezione sarà programmata, nei turni di servizio, qualora in precedenza o
a seguito del periodo di lavoro giornaliero non restano almeno 30 minuti nelle fasce 11.00
- 15.00 o 18.00 - 22.00.
Se la pausa programmata per la fruizione del pasto risulti inferiore a 40 minuti, il
dipendente potrà optare per il riconoscimento del ticket.
Il pasto programmato dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati
che effettuino il servizio sostitutivo. In assenza degli stessi, al personale verrà riconosciuto
un ticket oppure, se autorizzato, il piè di lista.
In sintesi, il pasto spetta per ognuno dei tre casi previsti, mentre gli esempi prodotti hanno
il solo scopo di chiarire quando ai casi della prestazione lavorativa si sommano quelli del
RFR, dando così titolo al 2° e al 3° pasto.