La mobilità sostenibile

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giovedì 20 dicembre 2012

Pensione dei ferrovieri in seguito alla entrata in vigore della legge 214/2011

Effetti previdenziali sul personale dipendente da società del gruppo FS a seguito della entrata in vigore della L. n. 214/2011, di conversione con modificazioni del D.L. n. 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Circolare Inps n. 25/2012.
Come noto, dal 1/1/2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995).
In particolare, ai sensi dell’art. 24, comma 18, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie.
Pertanto, a decorrere dal 1/1/2012, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60, 62 per il personale “viaggiante” e “di macchina”, 65 o 66 per il restante personale) sono sostituiti dal requisito di 66 anni per gli uomini e di 62 per le donne con graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6).
I nuovi requisiti dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori.
Ne discende che a partire dal 1/1/2012 non trovano più applicazione gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni.
L’anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni (art. 24, comma 7).
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I lavoratori del settore ferroviario che maturino entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa, previa richiesta all’ente pensionistico della certificazione di tale diritto.
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Da ultimo, si precisa che per i lavoratori, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore rientranti in accordi stipulati alla data del 4/12/2011, è previsto che essi debbano rimanere a carico del fondo sino al compimento del 59mo anno di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso alla pensione in base alle regole vigenti al 31/12/2011.
Avv. Emanuela Manini