La mobilità sostenibile

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sabato 11 dicembre 2010

A CHI VIOLA LE REGOLE PER FARSI LE SUE RAGIONI CHE APPELLATIVO GLI DARESTE?? iL TURPILOQUIO VERRA' CENSURATO SI ACCETTANO SOLO DEFINIZIONI A MODO

http://www.coordinamentorsu.it/doc/altri2000/2000_0930.htm

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALL'ACCORDO QUADRO DEL 2004



ACCORDO PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E PER LA ELEZIONE DEI RAPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETÀ FS, TRENITALIA, ITALFERR E METROPOLIS DEL GRUPPO FS
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (Rsu)I seggi vengono ripartiti fra le liste secondo il sistema proporzionale puro.L’attribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. interconfederale del 20.12.1993 che recepisce il titolo 3° della legge 300/

    1. Revoca dei componenti la R.S.U.
    E’ ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto.
    Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto verbalizzati dai due terzi di tutta la R.S.U.
    11. Sostituzione per dimissioni o vacanza
    Nel caso di rappresentante decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero di voti.
    Inoltre, le sostituzioni dei componenti le R.S.U. decaduti a vario titolo non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U.    con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dal Regolamento di funzionamento delle R.S.U..
    Analogamente decadono i componenti R.S.U. eletti in un singolo collegio elettorale nel caso in cui le sostituzioni di membri decaduti a vario titolo interessi contemporaneamente più della metà degli stessi; in tale caso si procederà, quindi, al rinnovo delle R.S.U. limitatamente al Collegio interessato, sempre secondo le modalità previste dai citati Regolamenti.
    Sono causa di decadenza: la revoca del mandato, il trasferimento ad impianto non rientrante nella giurisdizione territoriale rispetto alla quale ha avuto luogo l’elezione,    il cambio di profilo professionale che comporti una utilizzazione non rientrante nella giurisdizione nella quale ha avuto luogo l’elezione, le dimissioni dall’incarico, il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità, il venir meno del rapporto di lavoro.
    12. Comunicazione degli eletti alle Società del Gruppo FS
    A seguito dei risultati elettorali notificati dalla Commissione di Garanzia territoriale     alle Organizzazioni Sindacali, ciascuna Organizzazione provvederà a comunicare alle strutture aziendali competenti delle Società del Gruppo FS l’elenco degli eletti nella propria lista trasmettendo copia dei verbali dai quali risulti la ripartizione per   sindacato delle singole R.S.U..
    Tale procedura va seguita da tutte le Organizzazioni sindacali.
    In ogni caso, la R.S.U. si riterrà validamente costituita quando il numero dei rappresentanti comunicato alle Società dalle singole organizzazioni è pari almeno al    51% del numero complessivo dei delegati previsti.
    13. Prerogative delle R.S.U.
    Le R.S.U. elette e accreditate alle Società del Gruppo FS usufruiscono dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele previsti dall’accordo
    70, secondo quanto previsto dal CCNL vigente.
    14. Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali
    Con l’impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dall’allegato A al presente accordo.
    Al fine di realizzare quanto sopra previsto le R.S.U. sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nell’allegato A al presente accordo.
    15. Determinazione del numero dei componenti le R.S.U.
    Il numero dei delegati da eleggere viene calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell’unità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel secondo mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:Il numero dei componenti le RSU, ovvero il numero dei delegati eletti nel collegio elettorale, non potrà essere inferiore a: tre componenti, negli impianti che occupano fino a 200 dipendenti;
      1. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli impianti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. A), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200;
        tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti negli impianti di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000. Ciò premesso, il numero dei componenti le R.S.U. e la sua articolazione per
        collegio elettorale è quello previsto nell’all. A al presente accordo.16. Competenze contrattuali
        Le R.S.U., congiuntamente alle articolazioni organizzative competenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, assumono titolarità e competenze sulle specifiche materie negoziali, con le procedure e nei limiti stabiliti dal sistema di relazioni industriali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, e con le specifiche modalità previste dal Regolamento di funzionamento delle RSU.
        17. Tempo di durata e di rinnovo delle R.S.U.
        I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
        Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi.
        Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. possono essere comunque indette dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo.
        18. Disposizioni finali
        Le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della legge 300/70 che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in    esso contenuta partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U.,
        rinunciano Formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. nell’ambito delle Società del Gruppo FS rientranti nel presente accordo.
        Contestualmente, anche per effetto del mutato assetto organizzativo aziendale, si procederà al rinnovo di tutte le R.S.U..

      B

    1. CONTRATTAZIONE
      La titolarità della contrattazione, ai livelli e nelle sedi previste, è riconosciuta congiuntamente    alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali che abbiano sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale. Gli accordi producono effetti se sono sottoscritti congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL o, per materie specifiche di competenza, dai rappresentanti dei     collegi congiuntamente alle OO.SS. firmatarie di CCNL. Eventuali dissensi sull’ipotesi di accordo saranno risolti attraverso una consultazione, da esperire entro dieci giorni, tra i lavoratori a cui l’accordo va applicato. La consultazione potrà essere promossa sia dalla RSU che da una o più Organizzazioni Sindacali. La consultazione potrà essere effettuata tramite referendum con i contenuti e le modalità previste nel successivo punto 4. 4. REFERENDUM Il ricorso al referendum come strumento di risoluzione del dissenso rappresenta un fatto straordinario e non può essere, pertanto, il sostituto di altre modalità di verifica della delega e      del consenso. Esso dovrà contenere quesiti semplici e organizzato congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti nella contrattazione.
      5. PROCLAMAZIONE DI ASTENSIONE DAL LAVORO
      La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della    146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più Organizzazioni Sindacali e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la RSU.
      6. DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
      I componenti della RSU restano in carica tre anni.
      Al termine di questo periodo la RSU decade automaticamente e non può esercitare alcun ruolo di rappresentanza.
      In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
      Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un    numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.
      Le dimissioni devono essere formulate per iscritto sia all’Organizzazione Sindacale di     appartenenza che alla stessa RSU e di essa va data comunicazione alle Società del Gruppo FS contestualmente al nominativo del subentrante a cura dell’Organizzazione Sindacale.
      Delle dimissioni presentate e del nominativo del subentrante va data informazione ai lavoratori mediante avvisi esposti negli impianti.
      7. ACCETTAZIONE
      Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste RSU.
            Roma, 13 settembre 2000