http://www.coordinamentorsu.it/doc/altri2000/2000_0930.htm
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALL'ACCORDO QUADRO DEL 2004
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALL'ACCORDO QUADRO DEL 2004
ACCORDO PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E PER LA ELEZIONE DEI RAPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETÀ FS, TRENITALIA, ITALFERR E METROPOLIS DEL GRUPPO FS RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (Rsu)I seggi vengono ripartiti fra le liste secondo il sistema proporzionale puro.L’attribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. interconfederale del 20.12.1993 che recepisce il titolo 3° della legge 300/
E’ ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto verbalizzati dai due terzi di tutta la R.S.U. 11. Sostituzione per dimissioni o vacanzaNel caso di rappresentante decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero di voti. Inoltre, le sostituzioni dei componenti le R.S.U. decaduti a vario titolo non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dal Regolamento di funzionamento delle R.S.U.. Analogamente decadono i componenti R.S.U. eletti in un singolo collegio elettorale nel caso in cui le sostituzioni di membri decaduti a vario titolo interessi contemporaneamente più della metà degli stessi; in tale caso si procederà, quindi, al rinnovo delle R.S.U. limitatamente al Collegio interessato, sempre secondo le modalità previste dai citati Regolamenti. Sono causa di decadenza: la revoca del mandato, il trasferimento ad impianto non rientrante nella giurisdizione territoriale rispetto alla quale ha avuto luogo l’elezione, il cambio di profilo professionale che comporti una utilizzazione non rientrante nella giurisdizione nella quale ha avuto luogo l’elezione, le dimissioni dall’incarico, il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità, il venir meno del rapporto di lavoro. 12. Comunicazione degli eletti alle Società del Gruppo FSA seguito dei risultati elettorali notificati dalla Commissione di Garanzia territoriale alle Organizzazioni Sindacali, ciascuna Organizzazione provvederà a comunicare alle strutture aziendali competenti delle Società del Gruppo FS l’elenco degli eletti nella propria lista trasmettendo copia dei verbali dai quali risulti la ripartizione per sindacato delle singole R.S.U.. Tale procedura va seguita da tutte le Organizzazioni sindacali. In ogni caso, la R.S.U. si riterrà validamente costituita quando il numero dei rappresentanti comunicato alle Società dalle singole organizzazioni è pari almeno al 51% del numero complessivo dei delegati previsti. 13. Prerogative delle R.S.U. Le R.S.U. elette e accreditate alle Società del Gruppo FS usufruiscono dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele previsti dall’accordo 70, secondo quanto previsto dal CCNL vigente. 14. Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali Con l’impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dall’allegato A al presente accordo. Al fine di realizzare quanto sopra previsto le R.S.U. sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nell’allegato A al presente accordo. 15. Determinazione del numero dei componenti le R.S.U. Il numero dei delegati da eleggere viene calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell’unità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel secondo mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:Il numero dei componenti le RSU, ovvero il numero dei delegati eletti nel collegio elettorale, non potrà essere inferiore a: tre componenti, negli impianti che occupano fino a 200 dipendenti;
5. PROCLAMAZIONE DI ASTENSIONE DAL LAVORO La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più Organizzazioni Sindacali e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la RSU. 6. DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO I componenti della RSU restano in carica tre anni. Al termine di questo periodo la RSU decade automaticamente e non può esercitare alcun ruolo di rappresentanza. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto sia all’Organizzazione Sindacale di appartenenza che alla stessa RSU e di essa va data comunicazione alle Società del Gruppo FS contestualmente al nominativo del subentrante a cura dell’Organizzazione Sindacale. Delle dimissioni presentate e del nominativo del subentrante va data informazione ai lavoratori mediante avvisi esposti negli impianti. 7. ACCETTAZIONE Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste RSU. |