La mobilità sostenibile

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domenica 12 dicembre 2010

Estratto dei regolamenti

LE Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 e nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 19 della Legge 300/1970.
Rispetto alle Commissioni Interne,
Le r.s.u. si qualificano in quanto hanno la titolarità alla contrattazione di secondo livello anche se congiunta alle strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità lavorativa.

Nei confronti delle r.s.a. si qualificano, invece, per avere la rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nell’unità lavorativa e non soltanto quella degli iscritti.

La RSU, un modello fondato sul reciproco riconoscimento degli attori delle relazioni sindacali e sulla regolamentazione delle procedure. Con la introduzione delle r.s.u. si è affermato, inoltre, il primato del concetto di sindacato-associazione rispetto a quello di sindacato-movimento che era connaturato al sistema dei Consigli.
Per quanto riguarda le fonti, le r.s.u. furono introdotte con l’Intesa Quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991.

Compiti e funzioni
La r.s.u. ha compiti di rappresentanza generale dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tali compiti vengono svolti:
- sul versante delle relazioni industriali attraverso l’esercizio delle funzioni di controllo, gestionali, di verifica applicativa, di consultazione, nonchè dall’esercizio dei diritti di informazione previsti dalla legge e dai contratti.
- sul versante contrattuale in quanto ha la titolarità, unitamente alle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità lavorativa o nel comparto, alla contrattazione collettiva integrativa.
Libertà sindacali, permessi e tutele
I componenti della r.s.u. subentrano ai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele che a questi derivano dalle disposizioni della Legge 300/1970.
Decisioni
Mentre nelle r.s.u. di natura pattizia (settore privato) le decisioni relative alle materie di competenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti dalle intese definite dalle organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo del 20 dicembre 1993, in quelle del pubblico impiego è espressamente previsto che le decisoni relative alla attività delle r.s.u. sono assunte a maggioranza dei componenti.
Incompatibilità
Nelle RSU di fonte pattizia non sono previsti richiami a situazioni di incompatibilità per cui gli unici vincoli rimangono quelli eventualmente previsti dagli statuti delle singole organizzazioni sindacali.
In quelle della pubblica ammnistrazione la carica di componente delle rappresentanze sindacali unitarie è espressamente incompatibile (art. 9 Accordo quadro 7 agosto 1998) con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza all’unità produttiva o nell’amministrazione, alla data delle elezioni.
Sono eleggibili tutti i lavoratori che, candidati nelle liste, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Durata del mandato e sostituzione dell'incarico
I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50 per cento degli stessi pena la decadenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dagli accordi e dai regolamenti vigenti.
Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti dimissionari occorre tenere presente se si tratta di una r.s.u. del settore privato o di una dell’area del pubblico impiego.
Settore privato
In caso di dimissioni di componente eletto nella quota dei due terzi, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato nella quota dell’un terzo su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il ccnl applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Area del pubblico impiego
In caso di dimissioni di uno dei componenti la r.s.u. lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.